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Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE

  • Per filiazione
  • Per nascita sul territorio italiano: a) in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono; b) nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
  • Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
  • Per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione).

 

MODALITÀ D’ACQUISTO A DOMANDA

Dichiarazione di volontà dell’interessato

Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):

  • svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
  • risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

 

Matrimonio con cittadino\a italiano\a

I requisiti richiesti sono:

  • due anni di residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica) in Italia dopo il matrimonio;
  • tre anni di matrimonio se residenti all’estero. Tali termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
  • validità del matrimonio;
  • assenza di condanne penali;
  • assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

Dal 1 agosto 2015 le domande di richiesta della cittadinanza per matrimonio devono essere esclusivamente presentate per via telematica.
Fare clic qui per prendere visione delle relative modalità.
Il provvedimento finale è adottato con decreto del Ministro dell’Interno

 

Naturalizzazione

Il requisito è la residenza legale in Italia.

 

Per informazioni relative all’acquisizione della Cittadinanza Italiana scrivere all’indirizzo email consolare.amman@esteri.it

Pagina del sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale relativa alla cittadinanza (clicca qui).