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Anagrafe

A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)

Per informazioni, si prega di inviare un messaggio all’indirizzo: consolare.amman@esteri.it

L’Ufficio Anagrafe è competente per l’Anagrafe dei Cittadini Residenti all’Estero (AIRE).

La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare.

Deve iscriversi anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa Legge e solo se il soggiorno é superiore ai 12 mesi.

L’iscrizione all’AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Anche per poter richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto occorre aver adempiuto al predetto obbligo. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi.

I cittadini italiani debbono essere iscritti nell’anagrafe di un Comune italiano. L’iscrizione permette, tra l’altro, l’esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini, secondo la situazione di ciascuno. Il cittadino italiano ha inoltre l’obbligo di comunicare all’ufficio Consolare competente per territorio tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza), che verranno poi trasmesse al Comune di iscrizione AIRE.

I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso (residenza in Italia) essi saranno iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano e dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche; nel secondo caso (residenti all’estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio; queste persone potranno rivolgersi all’Ufficio consolare italiano del proprio luogo di residenza all’estero per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche, e il Consolato
farà da tramite fra i cittadini residenti all’estero e il Comune italiano di iscrizione anagrafica.

 

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.

La richiesta di iscrizione all’AIRE può essere fatta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all’estero. È anche previsto che il Comune italiano provveda d’ufficio all’iscrizione nella propria AIRE quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Ugualmente, l’Ufficio consolare
italiano del luogo di residenza richiede al Comune italiano l’iscrizione all’AIRE del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.

L’iscrizione all’AIRE può quindi essere fatta anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; ma in ogni caso il cittadino ne sarà informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune, che gli sarà notificato dal Consolato italiano del luogo di residenza.

Le persone che richiedono l’iscrizione AIRE al Comune italiano di ultima residenza, possono rivolgersi al Consolato italiano competente per presentare la documentazione richiesta oppure utilizzare il portale Fast It Servizi Consolari Online (portale in continua evoluzione) al seguente link: https://serviziconsolarionline.esteri.it.

 

Dopo aver effettuato l’accesso al sistema dei Servizi Consolari online Fast It allegare copia dei seguenti documenti:

Per i cittadini italiani:

modulo iscrizione AIRE (clicca qui);
passaporto italiano o carta d’identità in corso di validità;
prova della stabile e legale residenza all’estero, ovvero: copia del permesso di soggiorno, con indirizzo aggiornato, valido per il periodo di un anno, copia del contratto di lavoro della durata superiore ai 12 mesi (oscurando i dati sensibili) o copia del contratto di affitto o di proprietà dell’abitazione in cui si risiede abitualmente o le relative bollette di utenza residenziali.

Per cittadini italiani e giordani:

modulo iscrizione AIRE (clicca qui)
passaporto giordano o carta d’identità giordana in corso di validità;
passaporto italiano o carta d’identità in corso di validità (ove posseduti);
prova della residenza nella circoscrizione consolare (come indicato sopra).

Aggiornamento AIRE

Il cittadino italiano residente all’estero ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune, tramite la Cancelleria Consolare, ogni eventuale variazione intervenuta riguardo lo Stato Civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte e cambio nome/cognome), alla cittadinanza e al proprio indirizzo all’estero. Il cittadino italiano residente all’estero ha l’obbligo di comunicare con il proprio Comune, esclusivamente tramite la Cancelleria Consolare.

La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia ed all’estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.

Modulo di cambio di indirizzo (clicca qui)

 

Cambio del comune di residenza AIRE

Il cittadino residente all’estero ed iscritto all’AIRE di un Comune italiano, se intenzionato, può trasferire la sua iscrizione all’AIRE di in un altro comune solo nei seguenti casi:

ha membri del proprio nucleo familiare iscritti all’AIRE (ovvero sono con lui residenti all’estero) di quel comune;
ha membri del proprio nucleo familiare iscritti all’Anagrafe della Popolazione residente nel comune italiano in cui si richiede il trasferimento.
Non sono ammesse altre motivazioni. Le richieste di cambiamento che vengono fatte in base ad altri motivi (tipicamente, in seguito all’acquisto di un immobile in Italia in un Comune diverso da quello di iscrizione) mancano pertanto di presupposto giuridico.

 

Iscritti AIRE: Rimpatrio in Italia

(DL 71/2011, art. 9, Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE).

I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).
È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio
Si ribadisce che la cancellazione dall’AIRE per rimpatrio con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare può avvenire solo in seguito alla conferma dell’iscrizione del cittadino presso l’APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l’iscrizione nell’elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all’Ufficio consolare.

Qualora l’Ufficio consolare abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano e di iscrizione in APR, dovrà procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilità, previa verifica del fatto che l’indirizzo di recapito non è più attuale.

Le richieste che non rispettino i criteri indicati saranno rifiutate dall’operatore.

Le pratiche avviate attraverso “Fast It” sono consultabili on-line, ed è cura del singolo cittadino accedere con la propria utenza e password per conoscerne lo stato.

Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini dell’erogazione dei servizi consolari (ad esclusione del rilascio dei visti e delle pratiche di cittadinanza) (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13).con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini dell’erogazione dei servizi consolari (ad esclusione del rilascio dei visti e delle pratiche di cittadinanza) (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13).

IMPORTANTE:

Ai sensi del D.L. n. 69 del 13.5.1988, il nucleo familiare è quello composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

 

Approfondimenti

Pagina dedicata all’AIRE