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Autocertificazione dello status di immigrato ai fini dell’assistenza sanitaria urgente in Italia prevista dal Decreto del Ministro della Salute dell’1 febbraio 1996.

Il decreto del Ministro della Salute dell’1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all’art. 2, comma 2, che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.

In attuazione della disposizione citata, per poter accedere all’assistenza sanitaria urgente in caso di temporaneo soggiorno in patria, il cittadino emigrato doveva produrre alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) un certificato consolare che, nell’attestare il possesso della cittadinanza italiana, la nascita in Italia e la residenza all’estero, era ritenuto idoneo a comprovare la condizione di emigrato.

L’onere a carico del cittadino di richiedere detto certificato e il corrispondente adempimento a carico dell’Ufficio consolare, se apparivano legittimi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non risultano piu’ giustificati alla luce della sopravvenuta normativa in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – T.U. in materia di documentazione amministrativa). In particolare, l’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 prevede che sono comprovate con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche la data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza; elementi idonei a dimostrare la condizione di emigrato di cui al decreto ministeriale dinanzi richiamato.

Inoltre, la recente legge 12 novembre 2011, n. 183, nell’innovare il predetto T.U., ha precisato che le amministrazioni pubbliche non possono rifiutarsi di acquisire le dichiarazioni sostitutive, ne’ accettare o richiedere certificati o atti di notorieta’: tali comportamenti sono infatti espressamente qualificati, dalla nuova formulazione dell’articolo 74, come violazione dei doveri d’ufficio.

Questa Direzione Generale ha dunque ritenuto opportuno acquisire l’avviso del competente Ministero della Salute in ordine alle modalita’ con le quali dare applicazione all’art. 2, comma 2 del citato decreto nella parte in cui prevede che lo status di emigrato sia certificato dagli Uffici consolari, atteso che tale previsione appare inconciliabile con la disciplina vigente in materia di documentazione amministrativa.

Il Ministero della Salute, con Nota n. 2561 del 13 aprile 2016, ha confermato che, vista la chiara e inequivoca normativa appena richiamata, la condizione di emigrato puo’ e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:

A – di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonche’ di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.

oppure

B – di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni e delle valutazioni qui comunicate dal Ministero della Salute – la condizione di emigrato di cui all’art. 2, comma 2 del citato decreto, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve piu’ essere attestata dall’Autorita’ consolare poiche’ piu’ semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.