Il passaporto italiano è un documento di identità che consente di viaggiare in tutti i Paesi riconosciuti dal Governo Italiano. Secondo la nuova normativa, i libretti rilasciati hanno una validità di 10 anni e non potranno esseri rinnovati alla scadenza.
Per i minorenni la validità temporale è differenziata in base all’età:
3 anni di validità per i minori da 0 a 3 anni;
5 anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RILASCIO DEL PASSAPORTO ORDINARIO:
formulario di richiesta del passaporto;
documento di riconoscimento;
2 foto recenti (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
permesso di soggiorno o un giustificativo dell’effettivo domicilio nella Circoscrizione;
eventuale ultimo passaporto;
nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di anni 18, dichiarazione assenza cause ostative al rilascio passaporto, a prescindere dallo stato civile del richiedente, corredato di una fotocopia del documento di identità;
la firma del genitore non cittadino dell’Unione Europea va autenticata dall’Ufficio consolare;
N.B Per ottenere un passaporto, un cittadino italiano residente all’estero deve essere iscritto all’A.I.R.E. di un Comune italiano e deve avere la propria posizione anagrafica aggiornata; per l’operazione, inoltre, è obbligatorio acquisire il previsto nulla osta dalla Questura competente.
Un cittadino italiano all’estero può richiedere il rilascio del passaporto anche se non residente, ma il tal caso occorre attendere il “Nulla Osta e Delega” degli uffici competenti.
FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO (residenti all’estero)
Occorre che il cittadino si presenti alla Cancelleria Consolare con la seguente documentazione:
denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia;
documento di riconoscimento valido con fotografia;
permesso di soggiorno o un giustificativo dell’effettivo domicilio nella Circoscrizione.
FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO (non residenti all’estero)
Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e perde o viene derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo a richiedere la necessaria autorizzazione all’emissione di un nuovo libretto, la Cancelleria Consolare rilascia un documento di viaggio provvisorio chiamato E.T.D. (Emergency Travel Document), con validità per il solo viaggio di rientro, nel Paese di stabile residenza all’estero.
Per ottenerlo, bisogna presentare la seguente documentazione:
denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia;
2 fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 35×40 mm);
biglietto aereo originale, con la data di partenza confermata;
documento di riconoscimento.
RESTITUZIONE PASSAPORTI RINVENUTI ALL’ESTERO E RESTITUITI AGLI UFFICI CONSOLARI ITALIANI.
Si rende noto all’utenza che i passaporti oggetto di furto o smarrimento e successivamente rinvenuti da parte delle locali Autorità, vengono restituiti a questo Ufficio consolare.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito un furto/smarrimento nell’ambito di questa circoscrizione consolare e vogliano verificare se i propri passaporti siano stati rinvenuti, a contattare questo Ufficio consolare, per ulteriori informazioni in merito, ai seguenti recapiti:
telefonicamente al numero 00962 6 4638185,
mediante posta elettronica all’indirizzo
consolare.amman@esteri.it ,
presentandosi presso lo sportello della Cancelleria Consolare nei seguenti giorni ed orari: domenica, martedì, mercoledì e giovedì 09,00 – 13,00/ martedì 14,00 – 16,00).
Si segnala che l’eventuale ritiro del passaporto potrà avvenire secondo le seguenti modalità:ritiro diretto presso l’Ufficio consolare;
invio per posta, con spese di spedizione a carico del richiedente.
Si ricorda che trascorso il periodo massimo di un anno di giacenza presso l’Ufficio consolare, a decorrere dalla data in cui le Autorità locali restituiscono i passaporti rubati o smarriti, senza che i documenti siano stati reclamati dai legittimi proprietari, si procederà alla loro distruzione senza ulteriori comunicazioni.
Pagina del sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale relativa ai documenti di viaggio (clicca qui).
CARTA DI IDENTITA’
La carta d’identità (elettronica) viene rilasciata dagli Uffici consolari abilitati (Paesi dell’Unione Europea, Gran Bretagna, Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede – Città del Vaticano) e in via sperimentale in alcune sedi consolari in Paesi extraeuropei, cui si è aggiunta la Giordania a partire dal giugno 2024.
La CIE può essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Ministero dell’Interno.
Ai fini dell’emissione della CIE è inoltre necessario possedere il codice fiscale validato. In mancanza, il codice fiscale stesso sarà attribuito o validato dall’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’Ufficio consolare preliminarmente al rilascio della CIE.
- Validità temporale
La validità della carta d’identità varia a seconda all’età del titolare:
- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni.
- Modalità di richiesta
La richiesta della carta d’identità elettronica deve essere presentata via mail all’Ufficio Consolare di questa Ambasciata (consolare.amman@esteri.it)
Dal momento della richiesta alla data fissata per l’appuntamento trascorrono almeno 15 giorni, necessari per consentire all’ufficio consolare di effettuare il controllo dei dati anagrafici, risolvere eventuali disallineamenti e verificare che non sussistano cause ostative al rilascio del documento.
Si ricorda che l’iscrizione in A.I.R.E. è indispensabile ai fini della presentazione della domanda di emissione della CIE. È altresì indispensabile, per i cittadini italiani nati all’estero, che il relativo atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento.
- Appuntamento e documentazione da presentare:
All’appuntamento il cittadino dovrà presentarsi con i seguenti documenti:
- 1 fototessera, conforme alla normativa ICAO;
- documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000. Se non ne è in possesso, il richiedente dovrà presentarsi accompagnato da due testimoni;
- atto di assenso di entrambi genitori nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni
atto di assenso di entrambi genitori
Al momento dell’appuntamento l’operatore consolare acquisirà la foto e, salvo che per i minori di 12 anni, le impronte digitali, e la firma, che saranno registrate in sicurezza all’interno del microchip presente nella propria CIE e non depositate in nessun altro luogo.
- Costo
Il costo del documento è di:
- 21,95 euro complessivi, in caso di primo rilascio o rinnovo;
- 27,11 euro complessivi in caso di duplicato per furto o smarrimento.
Il pagamento dovrà essere effettuato il giorno dell’appuntamento secondo le modalità previste dal proprio Ufficio consolare di riferimento.
- Consegna della carta d’identità
La CIE viene stampata a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e recapitata all’ufficio Consolare di questa Ambasciata, che provvede poi a convocare il richiedente per la consegna. I tempi di produzione e consegna possono variare a seconda dei Paesi di destinazione, e sono comunque abbastanza ampi.
- Rinvenimento carte d’identità
Le carte d’identità oggetto di furto o smarrimento all’estero, in caso di rinvenimento, vengono di norma restituite agli Uffici consolari nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se la propria carta d’identità sia stata rinvenuta, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente competente per ulteriori informazioni in merito.
Con riferimento alle carte di identità rilasciate dalla Rete consolare rubate o smarrite all’estero, sarà cura degli Uffici consolari comunicarne l’eventuale rinvenimento al titolare. Si sottolinea che le stesse saranno distrutte nel caso in cui non ne sia stata richiesta la restituzione trascorso un anno dalla data del rinvenimento.